| 1) Liberalizzazione degli scambi commerciali tra i Paesi CEE
L'accordo tra i governi dei Paesi facenti parte della CEE, raggiunto a Maastricht nel dicembre del 1991, ha aperto la strada verso lunione economica e politica dell'Europa. Il mercato europeo di merci, capitali e persone è già una realtà a seguito dell'abolizione, da parte dei singoli Paesi, di molte delle norme restrittive nell'ambito dello scambio dei beni e servizi. A partire dal 1 gennaio 1993 sono stati eliminati numerosi ostacoli rappresentati in buona parte dallesistenza delle dogane, ed inoltre è stato fissato un programma di attività che mira alla completa abolizione delle barriere fisiche, tecniche e fiscali nellinterscambio delle merci
Allo stato attuale permangono ostacoli rappresentati da normative nazionali che tendono a tutelare gli interessi economici interni: - l'esigenza di riscuotere imposte e tasse sulle merci estere, quali lI.V.A. e le accise che gravano sulle merci nazionali; - la possibilità di adottare misure di sorveglianza e salvaguardia dellinterscambio comunitario ai fini della tutela degli interessi economici interni; - la necessità di effettuare controlli sulla qualità dei prodotti; - la necessità di soddisfare una serie di adempimenti statistici (Intrastat), in particolare sullandamento della bilancia commerciale
2) Rapporti commerciali tra i Paesi della CEE e gli altri Paesi La regolamentazione degli scambi commerciali che avvengono tra lItalia e i Paesi non appartenenti alla CEE si basa sul controllo dei flussi di merce esportata e importata. Tale controllo "merceologico" viene effettuato per porre limitazioni alle importazioni e alle esportazioni secondo la destinazione, la provenienza o la tipologia delle merci, in relazione agli interessi economici del Paese. Le importazioni e le esportazioni sono regolate da autorizzazioni che possono essere: - specifiche, quando è richiesto di volta in volta lintervento del Ministero del Commercio con lEstero; - generali, se limportazione o lesportazione di una merce è soggetta esclusivamente al controllo in dogana. Le autorizzazioni (specifiche e generali) consentono di suddividere le operazioni di scambio commerciali in tre gruppi:
1. merci a dogana; 2. merci a dogana controllata; 3. merci a licenza.
Le merci a dogana sono liberamente importate o esportate. Sugli scambi di questo tipo di merci non viene effettuato alcun controllo né quantitativo né qualitativo da parte dello Stato. Per le merci a dogana controllata esistono delle limitazioni nelle quantità (contingente) fissate dal Ministero per il Commercio con lEstero. Le merci la cui importazione o esportazione è soggetta ad autorizzazione specifica sono dette merci a licenza, tali merci sono riportate in apposite tabelle ministeriali.
3) Funzioni delle dogane Il Dipartimento delle dogane e imposte dirette, istituito nel 1990, si colloca nellambito del Ministero delle Finanze, ha autonomia organizzativa e funzionale e si articola in organi centrali e periferici. La funzione principale delle dogane riguarda il controllo delle merci che passano attraverso la linea doganale, ma non meno importanti sono le altre competenze di natura fiscale, economica e merceologica, tra le quali rientrano:
- la riscossione dei diritti doganali; - il controllo sanitario delle merci; - lapplicazione delle norme di polizia; - il sequestro delle merci;
- lesecuzione delle sentenze emesse dallautorità giudiziaria in merito a questioni doganali. Le dogane non sono poste esclusivamente lungo la linea doganale di terra e di mare, ma possono situarsi anche allinterno del territorio dello Stato. Ogni dogana può articolarsi in sezioni doganali e può istituire propri uffici presso le linee di confine
4) Tariffa doganale Tra i principali compiti delle dogane rientra quello di determinare e riscuotere i diritti doganali relativi al traffico delle merci provenienti dai Paesi extra-CEE, nonché lI.V.A. sulle importazioni. Linsieme dei dazi che si devono applicare su ciascuna merce che transita in dogana costituisce la tariffa doganale (T.D.). Per quanto riguarda lindividuazione comune delle merci nel 1988 una nuova convenzione internazionale ha varato un Sistema Armonizzato (SA) di designazione e di codificazione delle merci. In Italia, dal 1° gennaio 1988, è stata adottata la Tariffa Integrata comunitaria (TARIC) al pari degli altri Paesi CEE. Tale tariffa viene applicata alle merci provenienti da Paesi terzi, in quanto alle merci originarie dei Paesi CEE non si applicano i dazi doganali.
5) Il Documento Amministrativo Unico
Lintroduzione della TARIC è stata accompagnata, dal 1° gennaio 1988, dalladozione da parte dei Paesi dellEFTA e dei Paesi CEE del Documento Amministrativo Unico. Si tratta di un modello predisposto dallamministrazione doganale che consente di rendere omogenee le informazioni relative alle transazioni commerciali allinterno della comunità. Il DAU è inoltre utilizzabile anche per gli scambi con i Paesi Terzi. Ogni operazione doganale deve essere accompagnata dalla dichiarazione doganale, attraverso il DAU, mediante la quale si esprime la destinazione doganale che il proprietario intende dare alle merci. Il DAU deve essere accompagnato dai documenti commerciali e da eventuali licenze di esportazione. LEFTA fu un organismo costituito con alcuni Paesi non aderenti alla CEE per garantire il transito delle merci comunitarie nel proprio territorio al fine cioè di evitare loperazione doganale nel Paese di transito per dimostrare che si trattava di uno scambio intracomuniario.
Tipo di dichiarazione doganale
Tipo di operazione da effettuare
1 esportazione definitiva 2 esportazione temporanea 3 riesportazione 4 immissione in consumo 5 importazione temporanea 6 riesportazione 7 introduzione in deposito 8 transito 9 trasformazione sotto controllo doganale e altri regimi esportazione definitiva 2 esportazione temporanea 3 riesportazione 4 immissione in consumo 5 importazione temporanea 6 riesportazione 7 introduzione in deposito 8 transito 9 trasformazione sotto controllo doganale e altri regimi
Tipo di spedizione
T1 spedizione in regime di transito comunitario esterno T2 spedizione in regime di transito comunitario interno CIM spedizione con lettera di vettura TIEX spedizione con bollettino di colli espressi BcTr spedizione con bollettino di consegna CME/LME spedizione da una dogana allaltra con lasciapassare merci estere CMN spedizione in cabotaggio
6) LIVA e la fatturazione negli scambi internazionali
Dal 1° gennaio 1993 con la soppressione delle frontiere fra i Paesi della CEE e la creazione del mercato unico europeo, nel commercio internazionale si distinguono scambi extracomunitari e scambi intracomunitari. Sono scambi extracomunitari quelli che riguardano merci non comunitarie trasportate o spedite da un Paese CEE a uno extra-CEE (Paese terzo), indipendentemente dal domicilio degli operatori. Queste si distinguono: importazioni cioè acquisti di merci provenienti da territori extracomunitari, e esportazioni cioè cessioni con trasporto o spedizione della merce fuori dal territorio dei Paesi CEE. Sono scambi intracomunitari quelli che hanno per oggetto merce di origine comunitaria (o immessa nella CEE dopo avere assolto i dazi doganali), trasportata o spedita da un Paese allaltro della Comunità. Anche tali scambi si distinguono in acquisti intracomunitari e vendite intracomunitarie. Ai fini del commercio internazionale lI.V.A. è applicata secondo il principio della tassazione nel Paese di destinazione, secondo cui: - le merci destinate ad altri Paesi non sono soggette a tassazione; - le merci provenienti da altri Paesi devono essere gravate da IVA nella stessa misura prevista per le merci interne. Il principio della tassazione nel Paese di destinazione della merce vale sia per gli scambi extracomunitari sia per quelli intracomunitari. Per gli scambi intracomunitari le caratteristiche del regime IVA dovrà subire un cambiamento a far data dal 1.1.1997. Si passa cioè da un regime transitorio che prevede la tassazione nel Paese di destinazione delle merci, ad un regime definitivo che prevede la tassazione nel Paese di provenienza che comporterà lassolvimento dellimposta nello Stato membro in cui avviene lacquisto. Scambi internazionali: caratteristiche e differenze
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Scambi extracomunitari
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Scambi intracomunitari
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Paesi
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non CEE
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CEE
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Acquisti
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importazioni
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acquisti intracomunitari
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Cessioni
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esportazioni
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cessioni intracomunitarie
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Controlli doganali
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sì
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no
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bolla di accompagnamento
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sì
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no
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pagamento IVA su acquisti
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alla dogana
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in sede di liquidazione periodica
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detrazione IVA su acquisti
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immediata
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differita
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numero di identificazione
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codice internazionale IVAcodice internazionale IVA
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partita IVA
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elenchi acquisti e vendite
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no
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sì
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7) Recupero IVA estero
LIVA versata su spese sostenute allestero (carburante, pernottamento, ristorante, ecc..), può in molti casi essere parzialmente o totalmente recuperata. Le norme dei vari Paesi della CEE a tale proposito non risultano essere uniformi per cui avviene che lIVA tedesca è interamente recuperabile mentre lI.V.A. francese lo è solo in percentuale. La pratica di recupero IVA può essere inoltrata al competente ufficio finanziario estero oppure utilizzare lintervento di unagenzia specializzata nel recupero di questi crediti.
8) Gli scambi extracomunitari
Per le importazioni gli scambi extracomunitari sono operazioni imponibili. La base imponibile è costituita dal valore normale (prezzo mediamente praticato per beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza nel medesimo tempo e nello stesso luogo in cui è stata effettuata loperazione) dei beni franco frontiera italiana, aumentato dellammontare dei diritti doganali ad eccezione dellI.V.A., nonché dellammontare delle spese accessorie (tra le quali il trasporto, limballaggio, lassicurazione). Laliquota IVA non viene indicata sulla fattura dal fornitore estero, ma viene calcolata e pagata in dogana dallimportatore italiano. LIVA pagata viene indicata sulla bolletta doganale dimportazione. Le esportazioni sono operazioni non imponibili e cioè: sono soggette allI.V.A. (indicata in fattura), sono soggette a registrazione e dichiarazione, concorrono alla formazione del volume daffari e non limitano la detraibilità dellI.V.A. pagata sugli acquisti.
Secondo le disposizioni in materia di IVA si distinguono tre gruppi di cessioni allesportazione:
- le esportazioni dirette: sono cessioni effettuate da un fornitore italiano a un cessionario extra-CEE, per la quale il trasporto o la spedizione possono avvenire a cura del cedente o del cessionario. - le esportazioni dirette tramite intermediari: sono operazioni "triangolari" in quanto vi è la partecipazione di tre soggetti, un produttore-cedente ed un intermediario-esportatore entrambi residenti in Paesi CEE, un importatore extra-CEE.
Le due cessioni (dal produttore allintermediario e da questo allimportatore) sono entrambe non imponibili a condizione che i beni siano inviati fuori dellarea comunitaria direttamente dal produttore-cedente.
- le esportazioni indirette: cessioni di beni ad un soggetto che intende esportarli, anche tramite commissionari, previa trasformazione, lavorazione, montaggio e ogni altra prestazione di servizi inerenti lattività di esportazione. Queste operazioni possono essere eseguite in sospensione dimposta. ossia senza applicazione dellI.V.A. a condizione che lacquirente possa qualificarsi esportatore abituale e che lammontare degli acquisti in sospensione dimposta resti nei limiti di un plafond fisso nellanno solare o, a scelta, nei dodici mesi precedenti attraverso il plafond mobile.
9) Gli scambi intracomunitari
Gli acquisti intracomunitari effettuati dalloperatore italiano sono soggetti allI.V.A. nel nostro Paese. Limposta è applicata direttamente dallacquirente ed è corrisposta in occasione di ogni liquidazione periodica. Le vendite intracomunitarie sono operazioni non imponibili ai fini IVA se lacquirente è titolare di una partita IVA in altro Stato CEE e se i beni trasportati materialmente dallItalia in un altro Stato membro della CEE.
10) I.V.A.
Secondo lart.8 del DPR 633/72 e le successive integrazioni e modificazioni, la vendita di merci destinata direttamente al territorio estero non rientra nellimponibilità IVA, così come i servizi necessari, compreso il trasporto per il trasferimento allestero del bene ceduto. Limposta verrà pagata dallimportatore in quanto anche i beni provenienti dallestero sono soggetti alla stessa disciplina fiscale dei prodotti nazionali. Per trasporto intracomunitario si intende ogni trasporto che inizi dal territorio di un Paese membro per terminare in quello di altro Stato CEE. Il trasporto intracomunitario si considera effettuato nel luogo di partenza e quindi lI.V.A. è dovuta in quel Paese. Se il committente è un soggetto passivo in altro Stato Membro CEE, limposta è dovuta in tale Stato a cura dello stesso
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esempi:
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da trasportatore soggetto IVA italiano
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a: committente soggetto IVA italiano a: committente privato italiano/CEE IVA addebbitata al prestatore italiano
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da trasportatore soggetto IVA italiano
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a: committente soggetto IVA CEE IVA assolta dal committente CEE
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da trasportatore soggetto IVA/CEE
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a: committente soggetto IVA italiano IVA assolta dal committente italiano (ex art. 46 del D.L. n. 513/92)
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da trasportatore soggetto extra CEE
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a: committente soggetto IVA italiano IVA assolta dal committente italiano con autofattura (art.17 3° c. DPR 633/72)
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Per i servizi accessori ai trasporti intracomunitari di beni (carico, scarico ecc.) e per le prestazioni di intermediazione al trasporto, la prestazione si considera effettuata nello Stato in cui i servizi sono materialmente resi e quindi lI.V.A. è dovuta in tale Paese dal prestatore. Se il committente è soggetto passivo in altro Stato CEE, limposta è dovuta in tale altro Stato a sua cura.
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